{"id":1152,"date":"2012-08-26T12:21:37","date_gmt":"2012-08-26T12:21:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1152"},"modified":"2012-08-26T12:25:16","modified_gmt":"2012-08-26T12:25:16","slug":"regolamento-recante-riforma-degli-ordinamenti-professionali-a-norma-dellarticolo-3-comma-5-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n-138-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-14-settembre-2011","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1152","title":{"rendered":"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso \u00e8 stato pubblicato il\u00a0Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante &#8220;Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148&#8221;.<!--more-->La scadenza del 14 agosto, prevista dall&#8217;art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 138\/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, per la riforma degli ordinamenti professionali al fine di recepire alcuni principi (libert\u00e0 di accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, compensi professionali, assicurazione, organismi disciplinari, pubblicit\u00e0) \u00e8 stata, dunque, rispettata e le professioni dovranno confrontarsi con il nuovo Regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali contiene\u00a014 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Capo I &#8211; Disposizioni generali \u00a0&#8211; artt. 2 &#8211; 8<\/li>\n<li>Capo II &#8211; Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 9 e 10)<\/li>\n<li>Capo III &#8211; Disposizioni concerneti i notai (art. 11)<\/li>\n<li>Capo IV &#8211; Disposizioni transitorie e finali (artt. 12 &#8211; 14)<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il testo pubblicato sulla Gazzetta uffciale \u00e8 stato predisposto dopo il parere del Consiglio di Stato n. 3169 del 10 luglio 2012 e le osservazioni delle competenti commissioni parlamentari ed \u00e8 evidente che il Ministro della Giustizia ha dovuto cercare\u00a0un compromesso tra le osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari ma anche con le vibrate proteste degli ordini.<br \/>\nIl testo che sembra, adesso, pi\u00f9 equilibrato ridefinisce le nuove regole del sistema ordinistico ed \u00e8 valido per tutte le professioni compresi gli avvocati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qui di seguito le novit\u00e0 pi\u00f9 importanti<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Definizione e ambito di applicazione (art. 2)<br \/>\nLa definizione di professione regolamentata \u00e8 limitata a quelle attivit\u00e0 il cui esercizio \u00e8 consentito solo a seguito di iscrizione ad ordini e collegi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accesso ed esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale (art. 2)<br \/>\nFerma la disciplina dell&#8217;esame di Stato, l&#8217;accesso alle professioni regolamentate \u00e8 libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l&#8217;esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.<br \/>\nLa formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell&#8217;attivit\u00e0 professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, \u00e8 ammessa solo su previsione espressa di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Libera concorrenza e pubblicit\u00e0 informativa (art. 4)<br \/>\nViene definitivamente regolata la libert\u00e0 di pubblicit\u00e0 informativa relativa all&#8217;attivit\u00e0 professionale con la precisazione che la pubblicit\u00e0 deve essere veritiera e corretta, non deve violare l&#8217;obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria<br \/>\nSono ammesse pubblicit\u00e0 informative aventi ad oggetto l&#8217;attivit\u00e0 delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.<br \/>\nNel caso di violazione, la stessa costituisce illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Obbligo dell&#8217;assicurazione (art. 5)<br \/>\nResta l&#8217;obbligo di stipula da parte del professionista di una polizza assicurativa atta a coprire eventuali danni causati al committente ed i Consigli degli ordini e degli enti previdenziali potranno negoziare le convenzioni assicurative.<br \/>\nPer consentire la predisposizione di convenzioni tra gli Ordini, gli enti previdenziali e le societ\u00e0 di assicurazione viene concessa una proroga di 12 mesi e, quindi, l\u2019obbligo dell&#8217;assicurazione decorrer\u00e0 a partire dal 15 agosto 2013<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tirocinio per l&#8217;accesso (art. 6)<br \/>\nIl tirocinio professionale \u00e8 obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio consiste nell&#8217;addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed \u00e8 finalizzato a conseguire le capacit\u00e0 necessarie per l&#8217;esercizio e la gestione organizzativa della professione. Presso il consiglio dell&#8217;ordine o del collegio territoriale \u00e8 tenuto il registro dei praticanti, l&#8217;iscrizione al quale \u00e8 condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.<br \/>\nIl professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianit\u00e0 di iscrizione all&#8217;albo, \u00e8 tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalit\u00e0 e non pu\u00f2 assumere la funzione per pi\u00f9 di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l&#8217;attivit\u00e0 professionale del richiedente e l&#8217;organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell&#8217;ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Formazione continua (art. 7)<br \/>\nOgni professionista ha l&#8217;obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.<br \/>\nIl consiglio nazionale dell&#8217;ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>le modalit\u00e0 e le condizioni per l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;<\/li>\n<li>i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;<\/li>\n<li>il valore del credito formativo professionale quale unit\u00e0 di misura della formazione continua.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin quando, quindi, i consigli nazionali non emaneranno il relativo regolamento, la norma non potr\u00e0 eessere applicata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sistema disciplinare &#8211; art. 8<br \/>\nIl capitolo relativo al sistema disciplinare \u00e8 stato riscritto e viene fisssato il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell&#8217;autogoverno degli ordini.<br \/>\nSalta, quindi, l&#8217;ipotesi di affidare ai primi non eletti la gestione disciplinare e spetter\u00e0 al Presidente del Tribunale, nel cui territorio ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall\u2019Ordine.<br \/>\nL&#8217;elenco predisposto dagli ordini dovr\u00e0 contenere un numero di nominativi pari al doppio del numero di consiglieri da nominare e gli ordini avranno tre mesi di tempo per stabilire i criteri per la scelta dei candidati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Fonte: lavoripubblici.it<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Scarica il documento: <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><a href=\"http:\/\/www.carlocassaniti.it\/wp-content\/uploads\/2012\/08\/dpr_137_2012.pdf\">dpr_137_2012<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso \u00e8 stato pubblicato il\u00a0Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 recante &#8220;Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":124,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[6,1,4],"tags":[],"class_list":["post-1152","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attivita-professionale","category-uncategorized","category-ordine-regionale-geologi-sicilia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1152"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1152\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1157,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1152\/revisions\/1157"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}