{"id":1260,"date":"2012-11-02T18:21:15","date_gmt":"2012-11-02T18:21:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1260"},"modified":"2012-11-02T18:23:49","modified_gmt":"2012-11-02T18:23:49","slug":"nuova-circolare-sulle-indagini-in-situ-la-posizione-del-consiglio-nazionale-dei-geologi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1260","title":{"rendered":"Nuova circolare sulle indagini in situ: la posizione del Consiglio Nazionale dei Geologi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Roma, 31 ottobre 2012. &#8220;La nota apparsa sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla &#8220;autorizzazione per l&#8217;esecuzione e certificazione di indagini in situ&#8221; non convince.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->Anche chi scrive ricorda bene che con il D.L. 22 giugno 2012, n\u00b0 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 \u00e8 stato modificato l&#8217;articolo 59 del D.P.R. 380\/2001 il cui testo \u00e8 cos\u00ec oggi il seguente: &#8220;Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pu\u00f2 autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione;<strong> b)\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">prove di laboratorio su terre e rocce<\/span><\/strong>&#8220;.<br \/>\nIl neretto e la sottolineatura, quella che precede e che quelle che seguiranno, ovviamente non sono un refuso, almeno fino a quando i tecnici saranno in grado di associare a ciascun termine (ecco perch\u00e9 l&#8217;evidenziazione) il proprio significato oggettivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dice la nota che con la nuova formulazione il legislatore ha inteso chiarire definitivamente i contenuti del citato articolo 59, in relazione all&#8217;obbligatoriet\u00e0 dell&#8217;autorizzazione ministeriale necessaria ai laboratori per la certificazione del prelievo dei campioni e di alcune prove in situ, eliminando eventuali dubbi interpretativi dei termini geognostica, geotecnica, etc.. Nel prosieguo la nota afferma anche:\u00a0<em>In tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 563 del 2 febbraio 2012, ha chiarito che &#8220;pu\u00f2 ritenersi che le indagini geognostiche sono &#8221; preliminari e preordinate&#8221;\u00a0<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">all&#8217;espletamento delle prove geotecniche<\/span><\/strong>&#8220;. Le Norme tecniche sulle costruzioni, infatti, ai fini di una corretta progettazione ed esecuzione delle opere, prevedono esplicitamente dapprima la Relazione geologica, che deve consentire la modellazione geologica del sito da parte del Geologo, e quindi la Relazione geotecnica, con la quale il Progettista deve fornire il modello geotecnico del terreno. Le stesse Norme tecniche prevedono che le indagini e le prove geotecniche, propedeutiche alla definizione del modello geotecnico, devono essere certificate da uno dei laboratori di cui all&#8217;art.59 del DPR n.380\/2001.Da quanto sopra, appare evidente che le cosiddette indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della Relazione geologica, sono ad esclusivo appannaggio della figura del geologo, sia come programmazione che come esecuzione. Le indagini di tipo geotecnico &#8211; programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica &#8211; finalizzate alla redazione della Relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomeccanici del terreno necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni,\u00a0<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">rientrano invece nell&#8217;attivit\u00e0 di &#8220;laboratorio&#8221;, nell&#8217;accezione pi\u00f9 ampia del termine,<\/span><\/strong> che prevede sia le attivit\u00e0 di prova da eseguire in situ, che le attivit\u00e0 di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati. Al riguardo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3283 dell&#8217;1 giugno 2012 , ha infatti chiarito che &#8220;&#8230;.sempre avendo riguardo al complesso normativo di disciplina della materia, si desume che le\u00a0<strong>prove geotecniche<\/strong> ricomprendono anche le\u00a0<strong>prove che si svolgono in situ<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per sgomberare il campo dai dubbi e dalle malevole interpretazioni si pu\u00f2 affermare con tutta sicurezza che, pur non volendo mettere in discussione &#8220;il sistema della autorizzazioni ministeriali nel suo complesso&#8221;, sul quale tuttavia permangono molti dubbi, non possiamo non evidenziare che sia in atto il tentativo di fare di tutta l&#8217;erba un fascio, facendo un bel po&#8217; di confusione laddove le prove di laboratorio diventano prove in situ e le indagini geognostiche diventano indagini geotecniche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa sentenza del Consiglio di Stato che ha fatto tirare, chiss\u00e0 poi perch\u00e9, un bel sospiro di sollievo a quanti volevano una diversa formulazione dell&#8217;art. 59, non \u00e8 un caso che parli di &#8220;<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">prove geotecniche<\/span><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non esiste un solo volume dedicato alle fondazioni o alla geotecnica, sui quali si basa il nostro sapere, nel quale si confondano le indagini geognostiche, siano esse dirette che indirette, con le prove geotecniche in situ o con le prove geotecniche di laboratorio. Il fatto che all&#8217;interno di un foro di sondaggio si facciano prove geotecniche non significa che anche il sondaggio sia una &#8220;prova geotecnica in situ&#8221;.<br \/>\nE non \u00e8 vero che\u00a0<em>il normatore ha inteso tenere tecnicamente distinti i ruoli e le finalit\u00e0 della parte geologica e della parte geotecnica<\/em> perch\u00e9, per dirla tutta, non si pu\u00f2, come dice l&#8217;adagio, cantarsela e suonarsela allo stesso tempo. E sebbene si colga l&#8217;aspetto positivo contenuto nell&#8217;affermazione che non si pu\u00f2\u00a0<em>tuttavia escludere che la programmazione e lo studio della campagna di indagini del sito e del terreno di fondazione possano essere opportunamente condivise fra il progettista dell&#8217;opera ed il geologo incaricato<\/em> non si pu\u00f2 fare a meno di affermare che il contributo del geologo nella misura in cui \u00e8 funzionale alla realizzazione del progetto \u00e8 di per se stesso atto progettuale a tutti gli effetti. Aggiungiamo anche che queste distinzioni, che francamente non hanno come scopo quello della chiarezza, corrono il rischio di far perdere a tutti l&#8217;obiettivo finale che \u00e8 , ma forse dovremmo dire dovrebbe essere, quello di rispettare il territorio, costruire meglio e in sicurezza, contenere i costi compatibilmente con le difficolt\u00e0 del sito e la complessit\u00e0 dell&#8217;opera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nota del CSLLPP perci\u00f2 non ci convince perch\u00e9 purtroppo tende a consolidare e addirittura a fomentare una confusione nei termini utilizzati che francamente risulta inaccettabile e fuorviante. Anzi \u00e8 perfino controproducente perch\u00e9 opera una distinzione scientificamente inesatta ed inesistente che produce e produrr\u00e0, sempre che questo debba rimanere come indirizzo ultimativo, effetti nefasti sia dal punto di vista della sicurezza che sullo stesso costo delle opere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prendiamo per\u00f2 atto, ma con prudente soddisfazione, della sola nota positiva, quella cio\u00e8 di redigere una ennesima, speriamo ultimativa, circolare in proposito. Ovviamente per\u00f2 la notizia \u00e8 positiva solo se l&#8217;elaborazione di quel documento avverr\u00e0 dopo un sereno approfondimento tecnico-scientifico dell&#8217;intera questione dal quale auspico possano rimaner fuori pre-giudizi e burocrazia; e soprattutto possa avvenire &#8220;work in progress&#8221; con il contributo paritetico dei principali attori. &#8220;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Geol. Vittorio D&#8217;Oriano, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Roma, 31 ottobre 2012. &#8220;La nota apparsa sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla &#8220;autorizzazione per l&#8217;esecuzione e certificazione di indagini in situ&#8221; non convince.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1249,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[6,9,1,4],"tags":[],"class_list":["post-1260","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attivita-professionale","category-blog","category-uncategorized","category-ordine-regionale-geologi-sicilia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1260"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1260\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1263,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1260\/revisions\/1263"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1249"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}