{"id":1682,"date":"2013-08-20T08:03:59","date_gmt":"2013-08-20T08:03:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1682"},"modified":"2013-08-20T08:05:12","modified_gmt":"2013-08-20T08:05:12","slug":"testo-unico-in-edilizia-le-modifiche-introdotte-dalla-legge-di-conversione-del-decreto-legge-del-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1682","title":{"rendered":"Testo unico in edilizia: Le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge \u201cDel fare\u201d"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">20\/08\/2013\u00a0&#8211; Dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di oggi la legge 9 agosto 2013, n. 96 di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto \u201cDel Fare\u201d), approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 9 agosto scorso, ma possiamo gi\u00e0 evidenziare come con il testo definitivo dello stesso siano stati\u00a0modificati gli articoli 3, 6, 10, 20, 22 e siano stati inseriti i nuovi articoli 2-bis e 23-bis\u00a0rubricati rispettivamente \u201cDeroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati\u201d e \u201cAutorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 e alla comunicazione dell&#8217;inizio dei lavori\u201d del D.P.R. n. 380\/2001 recante \u201cTesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia\u201d<!--more--><br \/>\nCon l\u2019inserimento del nuovo\u00a0articolo 2-bis\u00a0\u00e8 stata introdotta una modifica in materia di\u00a0limiti di distanza tra fabbricati\u00a0e la nuova disposizione d\u00e0 la possibilit\u00e0 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al dm n. 1444\/1968 che, all\u2019articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, pur nel rispetto della competenza statale statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di propriet\u00e0 e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative.<br \/>\nLe Regioni e le Province autonome potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde e ai parcheggi, nell\u2019ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.<\/p>\n<p>Il nuovo\u00a0articolo 23-bis\u00a0rubricato \u201cAutorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 e alla comunicazione dell&#8217;inizio dei lavori\u201d in cui viene stabilito che nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA, prima della presentazione della segnalazione, l&#8217;interessato pu\u00f2 richiedere allo sportello unico di provvedere all&#8217;acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l&#8217;intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte le modifiche introdotte nel D.P,R. n. 380\/2001\u00a0sono contenute nell\u2019articolo 30 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto \u201cDel Fare\u201d) nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale.<br \/>\nIn particolare sono state introdotte modifiche alle norme in tema di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma;<\/li>\n<li>proroga validit\u00e0 termini inizio e fine lavori;<\/li>\n<li>agibilit\u00e0 parziale,<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">sono state inserite norme relative alla:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche;<\/li>\n<li>distanza tra le costruzioni e il DM 1444\/68,<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">e, per ultimo, sono rimaste invariate le disposizioni relative a:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>attivit\u00e0 edilizia libera;<\/li>\n<li>estensione sportello unico CIL e SCIA;<\/li>\n<li>modifiche al procedimento del permesso di costruire in presenza di immobili soggetti a vincolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo, per ultimo, che sono state confermate le seguenti previsioni:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>viene eliminato il vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell\u2019inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d);<\/li>\n<li>si prevede che nell\u2019ambito della categoria della ristrutturazione edilizia rientrino anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purch\u00e9 si possa accertarne la preesistente consistenza;<\/li>\n<li>salvo alcuni casi, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonch\u00e9 le varianti minori ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma non saranno soggette a permesso di costruire o Dia in alternativa ma a SCIA.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">con la precisazione che le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42\/2004 per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di rispristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte: <a href=\"Http:\\\\lavoripubblici.it\">www.lavoripubblici.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>20\/08\/2013\u00a0&#8211; Dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di oggi la legge 9 agosto 2013, n. 96 di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto 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