{"id":1886,"date":"2014-03-01T15:45:04","date_gmt":"2014-03-01T15:45:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1886"},"modified":"2014-03-01T15:48:52","modified_gmt":"2014-03-01T15:48:52","slug":"delitti-ambientali-in-parlamento-linganno-arriva-prima-della-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.carlocassaniti.it\/?p=1886","title":{"rendered":"Delitti ambientali: in Parlamento l\u2019inganno arriva prima della legge"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">27 febbraio 2014. Attualmente il quadro normativo dei\u00a0reati ambientali\u00a0\u00e8 contenuto nel codice dell\u2019ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) che sostanzialmente prevede reati di pericolo astratto, cio\u00e8 legati al superamento di valori soglia per le sostanze inquinanti, puniti a titolo di contravvenzione.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">La Camera dei deputati ha approvato la\u00a0proposta di legge Micillo-Realacci-Pellegrino\u00a0che conferma quanto previsto nel Codice dell\u2019ambiente, aggiungendo per\u00f2 altre fattispecie delittuose\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ansa.it\/web\/notizie\/canali\/energiaeambiente\/istituzioni\/2014\/02\/26\/Ok-Camera-proposta-legge-nuovi-reati-ambientali-Va-Senato_10149556.html\" target=\"_blank\">da inserire in un nuovo Titolo (VI\u00a0<em>bis<\/em>) del Codice Penale intitolato\u00a0<em>Dei delitti contro l\u2019ambiente<\/em><\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Il delitto di\u00a0inquinamento ambientale\u00a0(art. 452-bis), punirebbe con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro la compromissione o il deterioramento rilevante delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque o aria), dell\u2019ecosistema, della biodiversit\u00e0, della flora o della fauna selvatica.\u00a0All\u2019art. 452\u00a0<em>ter\u00a0<\/em>si definisce il concetto di\u00a0disastro ambientale, intendendosi un\u2019alterazione dell\u2019ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa; oppure l\u2019offesa all\u2019incolumit\u00e0 pubblica determinata dalla vastit\u00e0 della compromissione o dal numero di persone offese o esposte a pericolo. La pena va dai 5 ai 15 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattivit\u00e0 (art. 452-quinquies) verrebbe punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro ed \u00e8 concepito come reato di pericolo: la pena \u00e8 aumentata di un terzo quando si verifica l\u2019evento della compromissione o del deterioramento dell\u2019ambiente, mentre in caso di pericolo per la vita o l\u2019incolumit\u00e0 delle persone, la pena \u00e8 aumentata fino alla met\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile,\u00a0il ripristino dello stato dei luoghi,\u00a0ponendo le spese per tali attivit\u00e0 a carico del condannato e, in caso di sua insolvibilit\u00e0, delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">In caso di condanna o patteggiamento sia per i nuovi delitti ambientali, sia per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, \u00e8 prevista\u00a0la confisca dei beni\u00a0e, in caso di impossibilit\u00e0, quella per equivalente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">L\u2019art. 1, comma 4, modifica l\u2019art. 32-quater del codice penale estendendo ai nuovi delitti, con l\u2019esclusione di quello di impedimento del controllo, l\u2019incapacit\u00e0 di contrarre con la Pubblica Amministrazione in caso di condanna. Al comma 5 \u00e8 previsto per i nuovi delitti il raddoppio dei termini di prescrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">La proposta di legge ora al vaglio del Senato sembra dunque intenzionata ad affrontare\u00a0il tema dei danni all\u2019ambiente e alla salute\u00a0delle comunit\u00e0 coinvolte in maniera efficace, diversamente da quanto previsto, ad esempio,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2014\/02\/05\/terra-dei-fuochi-il-provvedimento-e-legge-da-screening-gratuito-a-utilizzo-dellesercito\/870457\/\" target=\"_self\">nel c.d. decreto Terra dei Fuochi<\/a>\u00a0tutto incentrato sul delitto di combustione di rifiuti, implicante la flagranza di reato per l\u2019ultimo anello della catena, senza nulla prevedere rispetto alla provenienza dei rifiuti finiti nel ciclo illegale di smaltimento. \u00c8 da sottolineare poi l\u2019insistenza sul principio\u00a0\u201cchi inquina paga\u201d, esplicitato nei provvedimenti di confisca e negli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili, cos\u00ec come l\u2019attenzione alla connessione tra danno ambientale e danno alla salute, nel momento in cui i nuovi reati si sostanziano non solo nell\u2019offesa concreta arrecata ma anche nell\u2019esposizione a pericoli per l\u2019incolumit\u00e0 delle comunit\u00e0 che risiedono nei siti inquinati.<br \/>\nA questo proposito va ricordata la particolare difficolt\u00e0 di dimostrare in tribunale il nesso causa-effetto tra danno all\u2019ambiente e danno alla salute, laddove andrebbe presa in considerazione l\u2019azione inquinante avvenuta anche solo nella consapevolezza di esporre la popolazione semplicemente ad un rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Peccato che l\u2019Italia sia il paese in cui\u00a0si trovi l\u2019inganno gi\u00e0 prima di fare la legge.\u00a0La scorsa settimana infatti \u00e8 stato approvato\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2014\/02\/12\/il-governo-delle-grandi-imprese-litalia-muore-di-inquinamento\/878739\/\" target=\"_self\">l\u2019art. 4 del decreto Destinazione Italia<\/a>, ebbene, nella sua forma originaria, il testo prevedeva che, nei\u00a0Siti di interesse nazionale per le bonifiche, i proprietari o i soggetti interessati potessero stipulare con lo Stato accordi di programma per la bonifica o piani di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo. Inizialmente, la critica all\u2019articolo in questione si era focalizzata soprattutto sulla violazione del principio \u201cchi inquina paga\u201d rispetto al finanziamento pubblico delle bonifiche; l\u2019approvazione dell\u2019emendamento Realacci aveva poi \u201caffievolito\u201d questi effetti prevedendo che i finanziamenti fossero indirizzati non alla bonifica ma ai piani di nuova industrializzazione o riconversione produttiva. Bisognerebbe per\u00f2 capire che differenza faccia per il bilancio di un\u2019impresa inquinante accollarsi le spese della bonifica del sito una volta saputo di poter contare su finanziamenti pubblici per nuova produzione; in ogni caso si tratta di rimpinguare le casse di imprese che dovrebbero invece scontare una cattiva gestione dei processi di produzione ai danni dell\u2019ambiente e della salute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Tuttavia, ci\u00f2 che maggiormente viene in rilievo alla luce di quanto in discussione sull\u2019introduzione dei nuovi delitti ambientali nel Codice Penale \u00e8 che il vero obbiettivo dell\u2019art. 4 del decreto Destinazione Italia, ora legge, \u00e8 proprio quello di\u00a0aggirare gli effetti delle nuove norme in discussione; in particolare: l\u2019impossibilit\u00e0 di contrarre con la Pubblica Amministrazione in caso di condanna per i nuovi delitti ambientali, l\u2019inasprimento delle pene, nonch\u00e9 gli obblighi rispetto alle bonifiche e al ripristino dello stato dei luoghi. Il punto 4, art. 4, del Decreto Destinazione Italia prevede infatti che\u00a0i soggetti interessati possono accedere agli\u00a0Accordi di Programma\u00a0anche se responsabili della contaminazione del sito\u00a0oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo purch\u00e9 i fatti che hanno causato l\u2019inquinamento siano antecedenti al 30 aprile 2007; praticamente stiamo parlando\u00a0della totalit\u00e0 dei fatti inquinanti commessi nei SIN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma non basta: il punto 6 dell\u2019art. 4 del decreto destinazione Italia prevede che \u00abl\u2019attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall\u2019accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l\u2019onere reale per tutti i fatti antecedenti all\u2019accordo medesimo\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Fonte:\u00a0www.ilfattoquotidiano.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>27 febbraio 2014. 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