14/10/2013 – Il contribuente in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione, condizione sufficiente per l’imposizione dell’imposta regionale sulle attività produttive, altrimenti detta “IRAP”. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con
IRAP e professionisti: nuova sentenza della Corte di Cassazione




