L’ordinanza n° 52/2013, pubblicata sulla GU n° 50 del 28 febbraio 2013, disciplina i contributi per gli interventi previsti dalla legge 77 del 24 giugno 2009 per il Piano Nazionale per la Prevenzione Sismica, relativamente all’anno 2012.
Il piano, avviato dopo il terremoto che ha colpito L’Aquila, prevede lo stanziamento di 965 milioni di euro in 7 anni.
L’OCDPC regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state toccate solo marginalmente da specifici provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.
La quota stanziata per il 2012, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale, per:
a) studi di microzonazione sismica (16 milioni di euro);
b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c);
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,5 milioni di euro).
Per il 2012, come per il 2011, le Regioni devono attivare obbligatoriamente gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.
A partire da questa annualità, gli studi di microzonazione sismica devono essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.
Gli interventi previsti dall’ OCDPC n. 52, come per le annualità precedenti, vengono attuati attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati nei termini previsti al Dipartimento della Protezione Civile.
Fonte: Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Scarica il testo dell’Ordinanza: OCDPC_N_52_20_febbraio_2013
OCDPC 52/2013. Contributi per gli interventi di prevenzione al rischio sismico.